
Novità Incoterms 2020
Dal 1 Gennaio 2020 sono entrate in vigore le novità Incoterms 2020che regolano i rischi e gli oneri delle parti nelle vendite internazionali (INCOTERMS=International Commercial Terms)
Questi termini commerciali sono classificati secondo il seguente schema:
Gruppo E: EXW chi vende si obbliga a consegnare la merce presso il suo magazzino e non ha obblighi nè responsabilità dal momento in cui la merce viene prelevata dal corriere.
Gruppo F: FCA, FAS, FOB il venditore si occupa della consegna ad una data destinazione ma non paga il trasporto. Questi termini sono applicabili anche alle spedizioni via mare.
Gruppo C: CFR, CIF, CPT,CIP chi vende deve pagare il trasporto fino a destinazione concordata ma il rischio passa al compratore dal momento in cui il corriere prende in carico la merce.
Gruppo D: DAT, DAP, DDT il venditore si assume ogni onere e rischio fino a destinazione.
Cosa cambia dal 01/01/2020?
- 1.L’acronimo DAT (Delivered At Terminal) cambia in DPU = delivery at place unloaded. Il cambiamento è stato deciso per chiarire che l’arrivo merce non è al terminal doganale ma in qualsiasi luogo scelto come destinazione finale.
- 2. Diverso livello assicurativo per CIF & CIP: fino al 2010 l’assicurazione richiesta per queste due rese era di classe C ovvero un’assicurazione merci minima . Dal 1/1/2020 il CIP richiederà una classe assicurativa A-ICC (più completa) mentre il CIF richiederà una classe C-ICC. Per maggiori info sull’argomento visitare https://www.mglobale.it/altre-tematiche/tutte-le-news/incoterms-2010-e-obblighi-assicurativi.kl
- 3. Lista dei costi: fino ad ora la questione dei costi a carico del venditore è stata piuttosto vaga, non era mai ben chiaro quali costi effettivamente venissero calcolati ed addebitati alla parte pagante. Con la nuova normativa le sezioni A9/B9 negli Incoterms 2020 raggruppano i costi, in modo da evidenziare in maniera chiara quali di questi pesano su ciascuna parte. (vedi anche : https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:fCedR_2W55gJ:https://www.confindustria.ud.it/schede/get_file_scheda/13650/15608+&cd=2&hl=it&ct=clnk&gl=it pag.22)
- 4.Requisiti di sicurezza: sono stati ampliati i requisiti di sicurezza nelle sezioni A4 e A7 ed i relativi costi sono stati inseriti nelle sezioni A9/B9
- 5. Gli INCOTERM 2010 prevedevano che il trasporto di beni fosse fatto da terzi, dal 2020 sarà possibile che sia il venditore che l’acquirente utilizzino mezzi propri per il trasporto all’ estero. Trasporto a mezzo venditore regolato dal gruppo D, trasporto a mezzo acquirente regolato dai gruppi FCE.
- 6. FCA e polizza di carico: solitamente chi esporta merci via nave in containers viene invitato ad usare il termine FCA che rispulta il più vantaggioso per chi vende e per chi compra ma spesso gli esportatori prediligono il termine FOB in quanto accade che, all’apertura di lettere di credito per il pagamento, si richieda una polizza di carico. Dal 2020 viene stabilito che anche con FCA, se le parti hanno concordato, l’acquirente deve dare istruzioni al vettore di rilasciare al venditore un documento di trasporto che i beni sono stati caricati.
- 7. In fine gli INCOTERMS 2020 hanno delle spiegazioni più dettagliate e chiare in modo da agevolare le parti nella comprensione delle regole stesse.
